Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23149 del 22/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1537-2015 proposto da:

V.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6341/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2014 r.g.n. 35554/2013.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.6.2014, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha rigettato la domanda di V.A. volta a conseguire l’indennità di accompagnamento;

che avverso tale pronuncia V.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 445-bis c.p.c., per non avere il giudice ammesso l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta all’udienza del 31.3.2014 e formata successivamente alla CTU disposta nella fase sommaria, dalla quale emergeva un aggravamento delle sue condizioni di salute;

che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., che, in materia di controversie sull’invalidità pensionabile, impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., essendo pienamente compatibile con la sua ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo (così espressamente Cass. n. 30860 del 2019);

che, non essendosi il Tribunale adito attenuto all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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