LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24619-2019 proposto da:
S.H.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1369/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
RITENUTO
che S.H.G., con ricorso notificato il 13/6/2019, ha avanzato ricorso avverso il decreto del tribunale id Trieste, che gli aveva negato il diritto alla protezione umanitaria;
che il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.;
che l’Amministrazione pubblica resiste con controricorso;
considerato “come sia preliminare, rispetto all’esame di ogni altra questione, il rilievo dell’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, per la mancata osservanza – da parte dei ricorrenti – dell’onere di depositare, nella cancelleria della Corte, l’originale del ricorso entro il termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è stato proposto. Va in proposito osservato che l’onere di depositare l’originale del ricorso con la relata di notifica posto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, – trova la sua ratio nella necessità di consentire alla Corte di verificare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestività che sotto il profilo dell’esistena di una valida procura speciale. Tale finalità, di carattere pubblicistico, non è disponibile dalle parti; cosicchè la improcedibilità non può essere superata in ragione della condotta della parte intimata che si sia costituita con controricorso sen. za nulla eccepire, essendo al contrario la detta improcedibilità rilevabile d’ufficio. Ciò rende evidentemente quanto depositato inidoneo ad assicurare la finalità cui si ispira la norma, come sopra ricordata” (Sez. 2, n. 22092, 4/9/2019).
CONSIDERATO
che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020