LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28779-2017 proposto da:
BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO n. 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GIANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1849/2017 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
che:
La spa Banco BMP SpA ricorre per la cassazione della sentenza dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1849/17 in data 18 aprile 2017 che ha affermato in capo alla stessa società la soggettività passiva della tassa automobilistica in costanza di contratti di leasing ed ha, di conseguenza confermato i 24 avvisi di accertamento notificati dalla Regione Lombardia alla predetta società di leasing, avuto riguardo all’anno 2012.
La Regione Lombardia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con i motivi di ricorso, ribaditi da memoria, la società deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, comma 32, e modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, per avere la commissione tributaria affermato che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della legge di modifica (il 15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli è a carico del concedente, salva l’estensione della responsabilità all’utilizzatore, laddove invece sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento parziale degli avvisi impugnati.
La Regione Lombardia ha prodotto rituale memoria manifestando l’adesione alla giurisprudenza più recente di questa Corte in merito al tema della legittimazione passiva al pagamento della tassa di circolazione, che la indotta ad annullare, in autotutela, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società di leasing, con apposita deliberazione di Giunta Regionale, che produce, affermando di non aver più interesse alla causa.
Insta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve, infatti, essere accolta l’istanza della Regione Lombardia, essendo venuto meno l’interesse alla causa da entrambe le parti, in ragione dell’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti regionali di accertamento determinato dalla giurisprudenza di questa Corte, che si è pronunciata, in linea di diritto, sulla controversia che opponeva le parti tra loro.
Di conseguenza, in tema di spese, va disposta la compensazione delle stesse, dovendosi applicare il principio secondo cui ” In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 1, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, purchè intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal citato articolo, comma 3, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (cass. n. 19947 del 2010).
PQM
la corte:
– dichiara cessata la materia del contendere.
– Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020