Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23421 del 26/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18894/2012 proposto da:

SOCIETA’ SIDERURGICA SIGNORILE S.N.C. in persona dei legali rappresentanti pro tempore e soci S.T. e S.M., anche personalmente SOCIETA’ SIDER SUD S.N.C. in persona del legale rappresentante S.V., anche personalmente tutti rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Bonasia del Foro di Bari ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Savonarola, n. 39, presso lo studio dell’avv. Aldo Montini del Foro di Roma.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione provinciale di Bari;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 23/14/2012, pronunciata il 9.12.2011 e depositata il 25.1.2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

RILEVATO

CHE:

La Società Siderurgica S. s.n.c. e la Società Sider Sud s.n.c., unitamente con i soci S.T. e S.M. (della prima) e S.V. (della seconda), con ricorso notificato in data 26 luglio 2012, hanno proposto ricorso (affidato a sei motivi) per la cassazione della sentenza n. 23/14/2012, pronunciata il 9.12.2011 e depositata il 25.1.2012, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenza delle Entrate di Bari che in riforma della decisione di primo grado aveva dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento e di liquidazione di imposte di registro e sanzioni per l’acquisto da parte della Società Siderurgica S. s.n.c. di S.T. e S.M. dell’altra s.n.c. Sider Sud di S.V..

2. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. In data 24 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha depositato in cancelleria, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, istanza di estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 50 del 2017, art. 11 avendo i contribuenti provveduto al versamento di tutte le somme dovute.

2. Ciò posto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, va dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, comportante la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, avendo il contribuente definito la lite fiscale a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito dalla L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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