LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15051/2013 R.G. proposto da:
CONCERIA F.LLI R. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Marco Turci (PEC marco.turci.ordineavvocatigenova.it) e dall’avv. Alessandro Fruscione (PEC a.fruscione.pec.studiosantacroce.eu) con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via G. B. Vico n. 22;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (PEC ags m2.amailcert-avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.51/01/12 depositata il 20/04/2011 (recte, 2012);
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/01/2020 dal consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio, e in riforma della sentenza della CTP ha statuito la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IVA e diritti doganali riferiti a operazioni di importazione poste in essere nel corso degli anni 2005 e 2006;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; conclusivamente in ricorso si insta anche per la remissione della questione di diritto principale posta, relativa alla conformità al diritto unionale del sistema di assolvimento di iva e tributi doganali con modalità diverse dall’introduzione fisica delle merci in dogana, alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente preso atto dell’avvenuto deposito, ad opera della società ricorrente, di memoria con allegato provvedimento di autotutela del 13 giugno 2016 con il quale l’Amministrazione Doganale ha annullato l’atto impugnato quanto alla pretesa a suo tempo azionata;
– conseguentemente va dichiarata cessata la materia del contendere – sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020