Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23478 del 27/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25850-2018 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Campobasso ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino del Burkina Faso Z.M..

A sostegno della decisione è stato affermato che la vicenda narrata ha natura privata e non è stata neanche adombrata la mancata protezione dell’autorità statuale; che la situazione generale del Burkina Faso non presenta le caratteristiche di indiscriminata violenza derivante da conflitto armato interno od esterno e che la protezione umanitaria deve essere esclusa perchè le patologie rappresentate non devono essere curate necessariamente in Italia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.

Non ha svolto difese la parte intimata.

Nell’unico motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ovvero la mancata cooperazione istruttoria officiosa del Tribunale. La censura è radicalmente aspecifica, risultando priva di agganci al provvedimento impugnato.

Deve aggiungersi che la motivazione sulla contraddittorietà delle dichiarazioni, fondata su un accurato esame tra quanto narrato alla Commissione territoriale ed al Tribunale, è del tutto esauriente.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Non si procede alla statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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