Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23517 del 27/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19405-2011 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 537/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 537/40/10, depositata il 30.11.2010 la CTR Lazio sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso del contribuente L.C. in ordine all’avviso di accertamento IRPEF 2002.

Avverso la pronuncia della CTR L.C. ha proposto ricorso per la cassazione della stessa, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente va rilevato che il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, come risulta dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 29.09.2017.

rilevato che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio;

rilevato che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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