LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 19754/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
I.G.;
– intimato –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria della Puglia sezione di Lecce n. 179/24/12 depositate il 18/09/2012;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2020 dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Puglia, sezione di Lecce, n. 179/24/2012, depositata il 19.09.2012.
La vicenda trae origine dall’attività di verifica della Guardia di Finanza nei confronti della società INDIS srl per gli anni dal 1996 al 2001.
Va precisato che la società, fino al 31 dicembre 1996, aveva avuto natura di società di persone, con denominazione ” I.G. & Figli snc.” la cui compagine era formata da I.G., I.V., I.M..
In tale quadro venivano notificati dall’A.F. separati avvisi di accertamento, per l’anno d’imposta 1996, sia alla società che a ciascuno dei soci, con la contestazione di maggiori redditi personali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nella società, in quell’anno d’imposta, ancora di persona.
Gli avvisi venivano fatti oggetto di separati ricorsi, decisi con separate sentenze sia in primo che in secondo grado, riguardanti, ciascuna, la società e le posizioni dei singoli soci.
La sentenza oggetto del presente gravame ha riguardato il socio I.G.. L’Agenzia delle Entrate, per chiederne la cassazione, ha posto a base del ricorso due motivi.
Non ha resistito I.G..
CONSIDERATO
Che:
Dall’esame della decisione emerge che il giudizio in esame, relativo all’anno d’imposta 1996, ha riguardato il solo socio I.G., benchè, come è stato evidenziato, sino al 31 dicembre 1996, la società Indis, aveva veste di società di persone.
Ne derivava, con riferimento all’anno d’imposta 1996, la sussistenza di un litisconsorzio necessario, quanto all’accertamento della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società e dei singoli soci, per cui il giudice regionale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio la questione. E’ invece pacifico che, nel caso in esame, tale iniziativa non sia stata posta in essere.
Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che “In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018).
Pertanto, la rilevata violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità dell’intero giudizio di merito con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda a rinnovarlo a contraddittorio integro.
Le spese dei gradi precedenti e del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità dei giudizi di primo e secondo grado. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione tributaria erovinciale di Brindisi, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020