Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23704 del 28/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1187-2015 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO, PARENTE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

P.M., B.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLLINA 24, presso lo studio dell’avvocato VANNUCCI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ZAPPELLI DAVID;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 136/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. e B.G. hanno impugnato ipoteca dell’importo di Euro 120.494,78 iscritta dall’agente della riscossione su un loro immobile.

La CTP di Lucca, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 75/02/11, ha accolto il ricorso.

Equitalia Centro spa ha proposto appello.

La CTR di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 136/09/2013, ha rigettato l’appello.

Equitalia Centro spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

I contribuenti si sono difesi con controricorso.

1. Parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio ex art. 391 c.p.c. e i controricorrenti hanno espressamente aderito a tale rinuncia sia personalmente che a mezzo del loro difensore munito di procura speciale.

Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

Trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., Sez. 5, n. 31732 del 7 dicembre 2018).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, tenuta mediante collegamento da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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