Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23723 del 28/10/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32040/2018 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Maiorana, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale G.

Mazzini n. 123;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 13717/2018 del Tribunale di Roma depositato il 28/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con decreto in data 28 settembre 2018, rigettava il ricorso presentato da S.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; il Tribunale, in particolare, rilevava che le dichiarazioni del migrante, attendibili e coerenti, attestavano che l’espatrio era avvenuto per ragioni economiche, di modo che andava escluso il riconoscimento del diritto al rifugio o alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non essendo stati dedotti elementi rilevanti a tal fine; in mancanza di una situazione di una situazione di conflitto armato interno che creasse una situazione di violenza indiscriminata la protezione sussidiaria non era riconoscibile neppure a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

non sussistevano neanche i presupposti – a giudizio del collegio di merito – per ammettere la protezione umanitaria, tenuto conto da un lato che la vicenda personale del ricorrente non valeva a rappresentare un rischio specifico di compromissione dei diritti umani in caso di rimpatrio, dall’altro della mancata integrazione del migrante in Italia, pur a seguito della sua lunga permanenza;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso S.S. prospettando quattro motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

con memoria del 6 luglio 2020, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore e ritualmente depositata nella cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio;

ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472