LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al NRG 6006 del 2020, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza in data 6 febbraio 2020, nel procedimento vertente tra:
P.L., in proprio e quale rappresentante legale della s.r.l.s. L.;
– ricorrente non costituito in questa sede –
e ROMA CAPITALE;
– resistente non costituito in questa sede –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mastroberardino Paola, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. – P.L., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l.s. L., ha convenuto in giudizio Roma Capitale innanzi al Giudice di pace di Roma per impugnare l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, deliberata con Det. Dirig. 18 aprile 2018, n. 1150 per violazione di norme del regolamento in materia di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP, per un importo di Euro 6.293,39, chiedendone l’annullamento.
2. – L’adito Giudice di pace, con ordinanza depositata il 14 settembre 2018, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
3. – Riassunta dalla parte attrice la controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, questa, con ordinanza pubblicata in data 6 febbraio 2020, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. – Il conflitto è stato avviato alla trattazione camerale sulle base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha ricordato che dopo l’intervento della Corte costituzionale – che con la sentenza n. 64 del 2008 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione sulle controversie sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rientrano nell’ambito, non della giurisdizione tributaria, ma del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La questione di giurisdizione posta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma va risolta affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
2. – il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1, -, disponeva che “appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni”.
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 2008, in considerazione della natura non tributaria del canone.
A seguito di tale pronuncia, queste Sezioni Unite hanno affermato che in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), poichè l’obbligo del pagamento di un canone per l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa (Cass., Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 28161; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7190; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21950; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2016, n. 11136; Cass., Sez. Un., 23 ottobre 2017, n. 24967).
3. – Nel caso di specie si verte in tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative sanzioni.
Deve essere pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con conseguente cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Roma in data 14 settembre 2018, che detta giurisdizione ha declinato.
4. – Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti; cassa l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in data 14 settembre 2018.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020