Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23929 del 29/10/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21893/2016 proposto da:

BUSITALIA SITA NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, S.I.T.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ABIGNENTE, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANO FERRI;

SITA SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CARRIERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 29/03/2016, R.G.N. 77/2015.

RILEVATO

Che:

– con sentenza del 3 febbraio 2015, il Tribunale di Potenza respingeva la domanda avanzata da B.F. e P. nei confronti di SITA S.p.A., SITA SUD s.r.l. e BUSITALIA – SITA NORD s.r.l., avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro in favore di B.F., oltre al risarcimento del danno subito e quantificato in Euro 50.063,68 parametrato alle retribuzioni maturate a decorrere dall’1 maggio 2011;

– a sostegno della domanda deducevano i ricorrenti che il B.P. aveva raggiunto un accordo transattivo con le convenute dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro del seguente tenore: “la SITA si obbliga, altresì, ad assumere il figlio di esso B., F., che ne ha tutte le qualità, nel proprio organico e/o sue consociate, con la qualifica di impiegato, anche al di fuori della regione Basilicata, entro e non oltre due/tre anni dalla data di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, con un contratto a tempo indeterminato e a semplice richiesta del signor B.F., che, ai sensi dell’art. 1411 c.c., sottoscrive il presente verbale di accettazione” e aggiungevano che la pattuizione contenuta nell’accordo transattivo doveva reputarsi quale vero e proprio contratto preliminare di cui chiedevano l’esecuzione coatta;

– il Tribunale riteneva l’infondatezza della domanda avanzata per essere nullo l’accordo transattivo del 30 aprile 2008, reputando lo stesso sottoposto alla condizione meramente potestativa della sospensione della sua efficacia in attesa dell’attivazione mediante richiesta di B.F.;

– con sentenza del 23 marzo 2016, la Corte d’Appello di Potenza, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da B.F., condannando la SITA S.p.A., la SITA SUD s.r.l. e la BUSITALIA SITA NORD s.r.l., al pagamento, in solido, della somma di Euro 50.063,38 a titolo di risarcimento del danno in favore dell’appellante, oltre accessori e spese di lite;

– in particolare, la Corte ha escluso rinvenirsi nella specie una condizione meramente potestativa ma ha ritenuto non esperibile il rimedio di cui all’art. 2932 c.c., non essendo indicati compiutamente, nell’accordo transattivo, gli elementi del contratto da concludersi;

– avverso tale pronunzia hanno proposto ricorso la BUSITALIA – SITA Nord s.r.l. e la SITA S.p.A., affidato a quattro motivi;

– resiste, con controricorso, B.F. e la SITA SUD s.r.l., aderisce al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

– preliminarmente il Collegio rileva che l’atto presentato dalla SITA SUD s.r.l. nel corpo del quale la società afferma che intende “aderire alla posizione assunta dalle ricorrenti BUSITALIA SITA Nord S.r.l. e SITA S.p.A. reiterando i medesimi motivi di impugnazione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza” deve qualificarsi effettivamente come controricorso;

– secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr. sul punto, Cass. n. 10329 del 19/05/2016) quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale o parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale;

– con il primo motivo del ricorso si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva di BUSITALIA S.p.A., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– con il secondo motivo si censura la decisione impugnata per motivazione apparente sul punto della qualificazione giuridica del vincolo contrattuale tra le parti;

– con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1355 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

– con il quarto motivo si censura la pronunzia ancora sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 5, in riferimento alla richiesta di risarcimento danni;

– il primo motivo è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento;

– parte ricorrente deduce un error in procedendo della Corte d’Appello per aver la stessa omesso di motivare in modo chiaro, univoco ed esaustivo, in ordine alle ragioni che l’avevano indotta a ritenere sussistente la legittimazione passiva di BUSITALIA senza prendere in esame la denunziata assenza di legittimazione passiva della ricorrente ai sensi dell’art. 100 c.p.c., per essere sorta in seguito alla scissione della SITA S.p.A., avvenuta il 19/05/2011 e, quindi, in un’epoca successiva sia alla conclusione del rapporto di lavoro che a quella del 30/11/2011 che era stata individuata dal B.F. come termine massimo per la propria assunzione secondo quanto previsto dall’accordo transattivo;

– orbene, perchè possa parlarsi di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis, fra le più recenti, Cass. n. 5730 del 03/03/2020) occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio;

– nel caso di specie, il giudice di secondo grado argomenta puntualmente, anche se in modo succinto, sulle ragioni che l’hanno indotto a ritenere configurabile una responsabilità solidale delle tre società, atteso che ha fondato tale conclusione dell’art. 2506 bis c.c., comma 3, limitando la responsabilità stessa al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria;

– il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono infondati;

– va preliminarmente riaffermato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, (sul punto, Cass. n. 3819 del 14/02/2020) in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito;

– nel caso di specie, invece, il giudice di merito si sofferma sulla distinzione fra termine e condizione meramente potestativa nella quale l’evento dedotto non deriva da fattori almeno in parte estrinseci, bensì è rimesso al mero arbitrio della parte, sì da presentarsi come negazione di ogni vincolo obbligatorio;

– orbene, con valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la Corte d’appello, andando di contrario avviso rispetto alla decisione assunta in primo grado, ha escluso che l’espressione “a semplice richiesta del sig. B.F.” stesse a significare che egli sarebbe stato assunto solo se l’avesse voluto ed ha ritenuto, invece, che l’espressione vada correttamente intesa nel senso che l’obbligo di assunzione era soggetto al termine, evento futuro e certo, rappresentato dal decorso di 2/3 anni, termine entro cui sarebbe stata sufficiente, ai fini dell’operatività dell’accordo, la semplice richiesta del B.;

– nel proporre una diversa valutazione del regolamento contrattuale, così come interpretato dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia deduzione circa la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., parte ricorrente sollecita l’esercizio di un potere che è invece sottratto al sindacato di legittimità;

– si propone, infatti, una diversa lettura del regolamento transattivo, contrapponendo al giudizio espresso dalla Corte d’appello all’esito della interpretazione letterale e complessiva delle singole clausole, una diversa lettura del contenuto di esso, conforme alle aspettative della parte, in tal modo chiedendosi a questa Corte un inammissibile riesame di merito;

– quanto, poi, alla deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti, va rilevato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– tale ultima osservazione deve ritenersi valevole anche per il quarto motivo di ricorso, mediante il quale si censura la decisione impugnata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni;

– premessi i già richiamati angusti limiti di deducibilità del vizio in esame, va rilevato che parte ricorrente si limita a genericamente dedurre di aver “prontamente eccepito” l’infondatezza della domanda dei B. volta ad ottenere il risarcimento del danno senza null’altro addurre e senza, peraltro, riportare o richiamare le parti di testo contenenti la suddetta eccezione;

– d’altro canto, il motivo deve ritenersi infondato in quanto non coglie la ratio decidendi avendo il giudice di merito, invece, chiarito in modo argomentato e diffuso circa la domanda relativa;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della parte ricorrente nonchè della controricorrente SITA SUD s.r.l. in solido secondo il consolidato orientamento di questa Corte a partire da SU n. 4213 del 23/02/2007; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna BUSITALIA – SITA NORD s.r.l., SITA S.p.A. e SITA SUD s.r.l., in solido, alla rifusione, in favore di B.F., delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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