LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20604-2019 proposto da:
T.J., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia via Malta n. 7, presso lo studio dell’avv.to MARIO DI FRENNA che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3127/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da T.J., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. La Corte d’appello di Bologna rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante. Questi aveva riferito di essere scappato dal proprio paese per il timore di ritorsioni da parte dei familiari della ragazza con cui aveva avuto una relazione. Il richiedente, inoltre, non aveva saputo precisare se i suoi timori derivassero dalla differenza di culto professato, o dal fatto che la ragazza, asseritamente, avrebbe assunto farmaci abortivi. Non aveva in alcun modo circostanziato la vicenda, non fornendo alcuna informazione sulla ragazza, sulla sua sorte o sulla prefigurata gravidanza.
La Corte d’Appello confermava il giudizio di assoluta inattendibilità del racconto fornito dal richiedente per le numerose lacune, incongruenze e contraddizioni già specificamente rilevate dal tribunale e non contestate efficacemente con i motivi di appello e confermava la decisione di negare lo status di rifugiato così come la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g). Non risultava configurata alcuna situazione di reale pericolo per l’appellante in caso di rientro nel suo paese d’origine non potendosi riscontrare una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale interno. Inoltre, vista l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente mancava il presupposto soggettivo necessario per procedere all’ulteriore valutazione soggettiva in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Infine, per la concessione permesso di soggiorno per motivi umanitari mancavano specifiche plausibili ragioni di fatto legate alla situazione concreta individuale del richiedente.
3. T.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’Appello ritenuto credibile il racconto del richiedente e di conseguenza riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.
In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della situazione sociopolitica *****, anche in relazione all’esercizio della libertà religiosa.
2. Il secondo motivo di ricorso è ripetitivo del primo sotto il profilo del vizio di motivazione.
3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
Il ricorso è estremamente generico e quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, la censura si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).
La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.
La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza del richiedente, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.
Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale del paese di origine, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta quanto alla situazione politica del ***** difforme da quella accertata nel giudizio di merito. Inoltre, con riferimento alla censura di violazione del principio di cooperazione istruttoria e di non sufficiente indicazione delle fonti di conoscenza, il ricorrente non indica fonti di conoscenza alternativa rispetto a quelle riportate nel provvedimento impugnato.
Sicchè deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Sez. 1, Ord. n. 4037 del 2020).
In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene genericamente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.
4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese per non aver svolto attività difensiva il Ministero intimato.
5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020