Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2413 del 04/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11239-2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI;

– ricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTIRNO, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 535/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – O.J. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 febbraio 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza del locale Tribunale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 221 del 2012, art. 16 septies, in combinato disposto con l’art. 147 c.p.c., in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato telematicamente dopo le 21:00 dell’ultimo giorno utile, con conseguente perfezionamento della notificazione medesima oltre la scadenza del termine detto.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è manifestamente fondato, con le precisazioni che seguono.

E’ cosa nota che Corte Cost. 19 marzo 2019, n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lettera b) (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta.

Nel caso in esame ha dunque errato la Corte territoriale nel ritenere che la notificazione telematica effettuata alle 21:58:07 del 19 giugno 2017, ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello, dovesse considerarsi effettuata, tardivamente, il 20 giugno 2017.

Sicchè la sentenza impugnata va cassata e rinviata anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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