Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.24298 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16503-2014 proposto da:

M.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MALPIGHI 12/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO DI MARIA, giusta procura in calce;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimata –

e da:

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

M.A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BONO per delega dell’Avvocato BIAGIO DI MARIA che si riporta agli scritti.

FATTI DI CAUSA

1. – In esito ad una verificazione straordinaria volta all’aggiornamento della cartografia, e degli atti catastali, del demanio marittimo della Regione Sicilia (art. 32 Statuto regionale; D.P.R. n. 684 del 1997, art. 3), l’Agenzia del Territorio promuoveva la pubblicazione degli atti relativi a detta verificazione e respingeva, quindi, il reclamo proposto da M.A.M. con provvedimento del 3 marzo 2009 che, su ricorso del contribuente, veniva annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani.

Pronunciando sull’appello dell’Agenzia del Territorio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 30/01/2014, depositata il 9 gennaio 2014, in integrale riforma della decisione di prime cure dichiarava, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario rilevando che la controversia involgeva “l’esistenza di proprietà demaniali o l’accertamento del diritto dominicale dei privati” e che, – seppur dedotta l’erronea rappresentazione cartografica, – il petitum sostanziale del ricorso introduttivo aveva ad oggetto l’accertamento relativo alla proprietà del ricorrente quanto all’immobile di cui alla “*****” e alla sua conseguente esclusione dal demanio marittimo.

2. – M.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che pur spiega un motivo di ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo complesso motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, il ricorrente censura il rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario deducendo, in sintesi, che la controversia deve ricondursi alle ipotesi tipizzate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, primo periodo, e che il ricorso introduttivo aveva ad oggetto, – così come già ritenuto dalla riformata decisione di prime cure, – “questioni di mera rappresentazione cartografica, quali il mancato inserimento in banca dati e/o l’erronea indicazione del frazionamento o del tipo mappale”, laddove “l’accertamento della delimitazione tra proprietà privata e demanio marittimo… era già stato compiuto dal giudice ordinario” con pronuncia (n. 66/2007), passata in giudicato, della Corte di appello di Palermo che, respingendo il proposto gravame, aveva confermato l’accertamento compiuto dal Tribunale di Marsala (sentenza n. 8/2002) secondo il quale “… il demanio marittimo, con riguardo al ***** in località *****, si estende sino al ***** (inserito nell’elenco delle strade comunali di *****) senza ricomprenderlo”.

Il secondo motivo, – che, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ripropone il rilievo secondo il quale il proposto ricorso involgeva (esclusivamente) un “rapporto meramente catastale perchè quello che si contestava era il frazionamento illegittimo compiuto dall’Agenzia del territorio a causa di dati errati nella cartografia catastale”, deduzione, questa, a fronte della quale rilevava (solo) il dovere di “esatta conservazione del catasto” da parte dell’amministrazione che non “doveva esprimere nessun giudizio di merito poichè il giudizio di merito era stato già espresso dal Giudice ordinario”.

2. – Il primo motivo, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato e va accolto.

3. – Secondo l’assunto di parte ricorrente, l’accertamento, passato in giudicato, quanto alla delimitazione demaniale marittima, sarebbe idoneo a definire (anche) la lite contestata, – e, dunque, l’illegittimità del frazionamento operato dall’amministrazione con riferimento al terreno, con sovrastante fabbricato, di cui alla *****, – sotto il profilo tanto della illegittimità degli atti di frazionamento adottati quanto dello stesso (pregiudiziale) radicamento della giurisdizione adita.

3.1 – Va, innanzitutto, considerato che, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, – secondo la quale appartengono alla giurisdizione tributaria “le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”, e cui si correla la disposizione di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. f), quanto all’impugnabilità degli “atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”, – non può essere letta in termini tali da snaturare la giurisdizione del giudice tributario, – che è imprescindibilmente collegata alla “natura tributaria del rapporto” (v., altresì, Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 130; Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64), – e, perciò, “non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie in essa indicate, perchè in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa in discorso intende disciplinare” (v. Cass. Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524; Cass. Sèz. U., 23 dicembre 2016, n. 26900; Cass. Sez. U., 12 dicembre 2016, n. 25316; Cass. Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2950; Cass. Sez. U., 26 luglio 2007, n. 16429; Cass. Sez. U., 14 giugno 2006, n. 13691).

Si è, così, rilevato che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale; e che la giurisdizione del giudice ordinario “non può arrestarsi o venire limitata per il fatto che le doglianze del privato sono dirette essenzialmente a denunciare errori inerenti la non corretta delimitazione, sul piano sostanziale, tra area pubblica e privata, ad impugnare i relativi provvedimenti o ancora a denunciarne vizi procedurali per carenza o incompletezza dell’attività istruttoria ovvero vizi motivazionali o errori di valutazione.” (così Cass. Sez. U., 23 dicembre 2016, n. 26900).

3.2 – La Corte ha, peraltro, precisato che sussiste la giurisdizione del giudice tributario laddove le risultanze catastali (recte il frazionamento nella fattispecie operato) siano state contestate “per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini” (fattispecie, questa, nella quale “la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi.”; così Cass. Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2950 cui adde, ex plurimis, Cass., 15 gennaio 2020, n. 596; Cass., 15 gennaio 2020, n. 594; Cass. Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524).

E, nella fattispecie, lo stesso giudice del gravame, – nel dar atto che la decisione di prime cure (sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani, n. 78/2/11) si era fondata su “di un giudizio civile parallelo che aveva decretato definitivamente di proprietà dell’appellato la particella erroneamente ascritta dal rilievo cartografico del tutto od in parte al demanio marittimo.”, – ha rilevato, poi, che la parte, odierna ricorrente, “aveva ottenuto in sede civilistica ragione con le decisioni definitive acquisite agli atti del processo.”.

4. – Il dichiarato difetto di giurisdizione si pone, quindi, in contraddizione con i rilievi svolti dallo stesso giudice del gravame, involgenti, in quanto tale, l’accertamento della proprietà privata sui beni oggetto di delimitazione demaniale marittima, – e, in ragione di tanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia per l’esame del merito della causa.

E ne consegue, quindi, l’infondatezza del motivo di ricorso incidentale col quale l’Agenzia delle Entrate contesta la propria legittimazione passiva (da individuare, diversamente, in capo alla regione Sicilia), posto che, venendo in considerazione controversia rientrante nella giurisdizione del giudice tributario, controparte del giudizio non può che essere l’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, così provvedendo alla variazione dei dati catastali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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