Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24331 del 03/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16376/2019 proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Gilardoni, (Pec: massimo.gilardoni.brescia.pecavvocati.it) giusta procura speciale spillata in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

I.G., *****, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

la difesa del ricorrente ha premesso che la decisione impugnata era stata comunicata a mezzo Pec al procuratore costituito; ha omesso di specificare quando ciò sia avvenuto; a sua volta il ricorso per cassazione risulta notificato il 7.5.2019, a fronte del provvedimento depositato il 4-4-2019;

l’affermazione che la decisione era stata comunicata è decisiva, poichè invece il medesimo difensore ha prodotto in questa sede la sola copia del provvedimento nella versione non comunicata; tale copia non può considerarsi conforme poichè per l’appunto mancante dell’attestazione di avvenuta comunicazione;

stante il fine acceleratorio sotteso alla previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche in tema di protezione internazionale rileva la necessità di deposito della decisione comunicata al ricorrente gli a mezzo Pec, nel suo testo integrale, a cura della cancelleria, onde potersi così apprezzare la tempestività del ricorso per cassazione a fronte del termine breve stabilito dalla legge (v. Cass. Sez. U n. 8312-19);

l’omissione induce quindi a dichiarare il ricorso inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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