LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32367-2018 proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CARPONI SCHITTAR;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIA QUERINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2272/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
RITENUTO
che L.L. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, il coniuge B.C., chiedendo che fosse accertato e dichiarato l’intervenuto trasferimento in sua proprietà della porzione di immobile comune che era stata adibita a casa familiare; ovvero, in subordine, che tale trasferimento fosse disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c., oppure, in ulteriore subordine, che il convenuto fosse condannato a pagarle la somma di Euro 155.450;
che si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di un vizio del consenso in relazione alle scritture private stipulate dalle parti, con domanda di rescissione del contratto e restituzione dei costi sostenuti per l’acquisto della casa;
che il Tribunale rigettò tutte le domande della parte attrice e la condannò al pagamento delle spese di giudizio;
che la pronuncia è stata impugnata dalla L., con rinnovo delle domande proposte in primo grado e con l’ulteriore richiesta di condanna del B. alla restituzione della somma di Euro 11.019,09, a suo dire versata in adempimento della pronuncia di primo grado che l’aveva condannata al pagamento delle spese;
che si è costituito in appello il B., chiedendo il rigetto del gravame;
che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 agosto 2018, ha accolto l’appello ed ha condannato il B. a pagare alla L. la somma di Euro 155.450 oltre interessi “dal dì del dovuto al saldo”, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso principale B.C. con atto affidato a cinque motivi; che resiste L.L. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che è pervenuta a questa Corte una dichiarazione del 30 luglio 2020, sottoscritta da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con la quale essi rinunciano al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con reciproca accettazione della rinuncia stessa;
che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese;
che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020