LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8406-2016 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI – UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1989/2015 della COMM. TRIB. REG. di BARI, depositata il 23/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
RILEVATO
che:
1. T.G. impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a seguito di verifica della documentazione contabile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con il quale l’Ufficio accertava per l’anno 2008 un maggior reddito di impresa nella misura di Euro 10.000,00, derivante dal recupero a tassazione dei costi non inerenti ed antieconomici relativi a spese di pubblicità, eccependo la deducibilità delle spese di pubblicità ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, che prevede un limite di presunzione di deducibilità delle spese nella misura di Euro 200,.000,00; assumendo, altresì, che nella specie si trattava di prestazione pubblicitaria resa da associazione sportiva di calcio a” Derby Club Sammichele” regolarmente fatturata.
La C.T.P. di Bari accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’amministrazione finanziaria. La CTR della Puglia, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia, affermava che dalla scarsa documentazione prodotta in giudizio non era inferibile lo svolgimento di una specifica attività finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti del contribuente, non risultando provato che la somma erogata fosse stata effettivamente sostenuta con finalità promozionali.
Il contribuente ricorre avverso detta sentenza svolgendo due motivi, cui resiste l’ente finanziario con controricorso. Con nota dell’8.08.2018, l’Ufficio produceva la comunicazione della regolarità della definizione della lite, avendo l’ente ricorrente proposto domanda di definizione D.L. n. 98 del 2011 ex art. 39, comma 12 (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16) e versato le rate dovute; chiedeva, pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevatè dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.
PQM
– Dichiara estinto il giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;
– compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, tenutasi da remoto, secondo i decreti nn. 76 e 97/2020 del Primo Presidente, il 3 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020