LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6630/2016 promosso da:
S.G., S.A., C.G. (eredi di Sc.Gi.), elettivamente domiciliati in Catania, Corso Italia 171, presso lo studio dell’avv. Nunzio Santi Di Paola (PEC nunziosanti.dipaola.pec.ordineavvocaticatania.it), che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3661/18/15 della CTR della Sicilia (Sezione staccata di Catania), depositata il 03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrenti – eredi di Sc.Gi., deceduto il ***** – hanno impugnato l’avviso di liquidazione prot. n. 2008/9838 per maggiore imposta di successione (e sanzioni), notificato a seguito di una sentenza, pronunciata dalla CTR successivamente divenuta definitiva – che aveva rideterminato il valore delle azioni comprese nell’asse ereditario, all’esito dell’impugnazione di un precedente avviso di rettifica e liquidazione, notificato il 24/07/1997.
Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, ha annullato l’avviso impugnato, ma la CTR, con sentenza n. 3661/18/15, depositata il 03/09/2015, riformando la decisione della CTP, ha disposto che venisse rideterminato il valore delle azioni cadute in successione in conformità a quanto accertata dalla CTR nel diverso giudizio sopra menzionato.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle entrate, ritualmente intimata, ha depositato una comparsa di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
In data 14/05/2020, i ricorrenti hanno depositato, secondo le modalità previste dal decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 47 del 2020, istanza volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere definito in via bonaria il contenzioso pendente, come da verbale di transazione allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con istanza depositata il 14/05/2020, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando che, con il verbale, datato 24/05/2016, le parti hanno definito transattivamente (anche) la presente vertenza.
2. Dall’esame del menzionato verbale si evince che, in esso, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al contenzioso pendente, riferito alla dichiarazione di successione per cui è causa, e che le parti si sono date reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere – ad eccezione dell’importo indicato nell’avviso di liquidazione n. 2014/37676 del 15/04/2014 – anche con riferimento alle spese di lite rispettivamente sostenute e/o giudizialmente liquidate, da ritenersi reciprocamente rinunziate.
3. Sebbene, nel presente giudizio, non vi sia alcun riscontro alla menzionata istanza da parte dell’Agenzia delle entrate, che è rimasta intimata, la presentazione della stessa da parte dei ricorrenti rivela in modo inequivoco il sopravvenuto difetto di interesse di questi ultimi a coltivare l’impugnazione ed è, come tale, idonea a determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. tra le tante Sez. U, sentenza n. 10553 del 28/04/2017).
4. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo svolto l’Agenzia delle entrate attività difensiva.
5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass., Sez. 5, n. 31732 del 07/12/2018).
PQM
La Corte:
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020, tenutasi con modalità “da remoto” come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020