LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9195-2019 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA, 130, presso lo studio dell’avvocato LAURA TORRONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUANA IZZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5889/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Doti. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la contribuente M.C. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate territorio avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento del 13 dicembre 2013, con il quale l’ufficio aveva rettificato il classamento di 11 unità immobiliari di sua proprietà ubicate in *****, aumentando le relative rendite catastali.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2002, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto non era stato indicato con precisione a cosa fosse dovuto il mutamento del classamento delle unità immobiliari di sua proprietà ed il conseguente aumento delle loro rendite catastali; invero la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che le più elevate classi di appartenenza attribuite agli immobili di sua proprietà trovassero conferma nell’individuazione di parametri oggettivi, i quali tuttavia non erano stati enunciati nell’atto impugnato;
che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la revisione del classamento si fondava sull’esistenza di uno scostamento significativo fra il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di una specifica microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; e trattavasi di metodo di adeguamento che prescindeva da una valutazione individuale delle condizioni specifiche di ciascuna unità immobiliare, con conseguente necessità di una motivazione analitica e dettagliata; invero l’accertamento catastale operato dava unicamente conto del fattore posizionale della microzona in cui erano ubicate le unità abitative di sua proprietà, senza alcuna indicazione puntuale dei parametri riferibili alla realtà specifica delle unità abitative anzidette, soprattutto alla luce delle osservazioni contenute negli atti peritali prodotti da essa contribuente, dai quali poteva evincersi il degrado nel quale versava la microzona, nella quale erano ubicati gli immobili di sua proprietà;
che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione del D.M. 27 settembre 1991, del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 3 ed 8 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era affetto da macroscopici errori, che rivelavano la sommarietà e la superficialità con cui il procedimento di revisione catastale era stato condotto, non avendo l’ufficio dato mai conto del proprio operato tecnico nei termini richiesti dalla normativa di settore;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che la contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa; che i tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;
che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato il contenuto motivazionale minimo, necessario per rendere adeguata a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa sia la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, sia, a maggior ragione, la modifica della rispettiva categoria di appartenenza, richiedendo una rigorosa motivazione dell’atto di classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie in esame, di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario altresì tener conto della variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019);
che è pertanto richiesto che l’avviso di accertamento precisi le ragioni che hanno indotto l’ufficio a modificare unilateralmente il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi, che hanno giustificato l’avvio del procedimento di riclassamento; l’Agenzia delle entrate territorio è tenuta cioè ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l’area, essendo da ritenere inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalle situazioni concrete;
che anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha convalidato la legittimità del peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con la legge finanziaria del 2005, a condizione che l’obbligo di motivazione venga assolto in modo rigoroso, in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustifichino il provvedimento, occorrendo quindi tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato di appartenenza e della microzona, in cui l’unità immobiliare è collocata, essendo tutti tali elementi idonei nel loro complesso a qualificare l’unità medesima (cfr. Cass. n. 10403 del 2019);
che, con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, quali sono quelle che hanno formato oggetto dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente, atteso il carattere diffuso dell’operazione, occorreva un’adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sul diverso classamento delle singole unità immobiliari, in modo da consentire alla contribuente di conoscere “ex ante” le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l’emanazione, non potendosi ritenere congruo un provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali; al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento, occorrendo altresì specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati sono stati in concreto ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019);
che, da quanto sopra, consegue, in accoglimento del ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda originaria proposta dalla contribuente;
che, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda iniziale proposta dalla contribuente, compensando integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020