LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13285/2019 proposto da:
S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Giorgetti, presso il cui studio è domiciliato in Ancona, corso Mazzini 100;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, per legge rappresentato e domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via Dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 09/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che S.G., cittadino del *****, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto, indicato in epigrafe, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che il primo motivo, che denuncia apparenza motivazionale a proposito della ritenuta non credibilità del racconto del cittadino straniero e insussistenza del danno grave, in relazione al rischio di subire discriminazioni sessuali nel suo paese di origine (assumendo egli di essere omossessuale), è inammissibile, risolvendosi in un improprio tentativo di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto, adeguatamente e incensurabilmente compiuti dai giudici di merito;
che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, riguardante la domanda di protezione umanitaria, che i giudici di merito hanno rigettato, avendo escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità sulla base di adeguati e incensurabili apprezzamenti di fatto;
che il ricorso è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020