Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2452 del 04/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24260-2017 proposto da:

BANCA ADRIATICA SPA già NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI;

– ricorrente –

contro

APOLLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PRETE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.

CONSIDERATO

che in data 19 novembre 2019 UBI Banca – Unione Banche Italiane, s.p.a. che ha incorporato la s.p.a. Banca Adriatica, ha emesso, a mezzo del difensore avv. Isabella Trebbi, una dichiarazione “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate per il presente grado”;

che in data 21 novembre la s.p.a. Apollo, a mezzo del difensore avv. Antonio Prete, ha emesso dichiarazione di “contestuale rinuncia del proprio controricorso ex art. 390 c.p.c.”.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, compensate tra le parti le spese relative.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2020

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