Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24598 del 04/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21310 del ruolo generale dell’anno 2012 proposto da:

Corema s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele D’Innella per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, n. 74, presso lo studio degli Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli e Carlo Colapinto;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivana Carso per procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Costabella, n. 26, presso lo studio dell’Avv. Antonella Fiorini;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 80/11/2011, depositata il giorno 3 agosto 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2020 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Corema s.r.l. una cartella di pagamento con la quale, relativamente all’anno di imposta 2005, era stato richiesto il pagamento di quanto dovuto per effetto della pronuncia della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 59/2/2008, nonchè recuperate le somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 2006; avverso la cartella la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la cartella non era stata emessa oltre i termini di decadenza, trovando applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68; la notifica della cartella di pagamento era stata regolarmente eseguita; erano assorbite le ulteriori questioni;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a due motivi di ricorso, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a. depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va dichiarato inammissibile il controricorso di Equitalia Sud s.p.a., non risultando agli atti prova del ricevimento della notifica dell’atto alle controparti;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere erroneamente ritenuto che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata regolarmente, nonostante fosse priva della relata di notifica, dell’indicazione dell’ufficio postale a mezzo del quale era stata spedita, della sottoscrizione del notificatore, del numero del registro cronologico e, inoltre, nonostante fosse stata spedita per posta senza l’intermediazione di un messo notificatore;

il motivo è infondato;

con riferimento alla notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessione della riscossione avvalendosi del servizio postale, questa Corte ha più volte affermato che: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite al mittente” (Cass. civ., 18 febbraio 2020, n. 3946; conf, Cass. civ., 19 settembre 2012);

inoltre, con riferimento alla questione della regolarità del procedimento notificatorio nel caso di notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, questa Corte (Cass. civ., 14 novembre 2019, 29642) ha ribadito che la stessa può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive altresì l’onere per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, con l’obbligo di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione(Cass. civ., 3 aprile 2019, n. 9240);

inoltre, quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. civ., 4 aprile 2018, n. 8293);

se ne è, quindi, fatto conseguire (Cass. civ., 15 luglio 2016, n. 14501) che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335, c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione;

pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione di legge nei termini rappresentati dalla parte ricorrente, anche tenuto conto del fatto che, rispetto alla considerazione espressa dal giudice del gravame in ordine al fatto che l’atto era comunque pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, tanto che aveva proposto ricorso, nessun elemento idoneo al superamento di tale presunzione è stato prospettato dalla ricorrente;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, per non avere ritenuto che l’amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di emettere la cartella di pagamento, tenuto conto del fatto che la natura delle somme dovute e la fonte da cui i tributi derivano (cioè il condono di cui alla L. n. 289 del 2002) avrebbero dovuto esigere l’applicazione, al caso di specie, del termine di decadenza di cui al citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44;

il motivo è infondato;

la questione attiene al rispetto del termine di decadenza di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, per l’emissione della cartella di pagamento relativa agli importi dovuti a seguito della presentazione della domanda di condono di cui alla L. n. 289 del 2002;

in realtà, la pronuncia censurata ha tenuto conto del fatto che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito della pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 59/02/2008, che aveva confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 179/13/07, sicchè ha argomentato sulla base della considerazione che non poteva trovare applicazione il termine di decadenza di cui al citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44;

sotto tale profilo, ha correttamente ricondotto la fattispecie nell’ambito della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, individuando il titolo della pretesa nella statuizione contenuta nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, sopra citata, sicchè è rispetto a tale pronuncia che, eventualmente, avrebbe dovuto porsi una questione di decadenza nell’emissione della cartella di pagamento;

invero, è proprio la necessità, evidenziata dalla ricorrente, di tenere conto della natura delle somme e della fonte da cui deriva il pagamento, che induce a ritenere che, nella fattispecie, non può ragionarsi in termini di decadenza ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, e quindi di tardiva notifica della cartella di pagamento;

invero, la cartella di pagamento in esame trova il suo titolo nella pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 59/02/08, di cui costituisce esecuzione e non invece, nella liquidazione della dichiarazione di condono, sicchè non si tratta della cartella di pagamento conseguente alle iscrizioni a ruolo previste della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7,8,9,14,15 e 16, cui fa specifico riferimento, ai fini della individuazione del termine di decadenza, la previsione contenuta nel citao D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, sicchè non corretta è la linea difensiva di parte ricorrente che intende ricondurre anche al caso in esame il termine di decadenza sopra indicato;

inammissibile, infine, è l’ulteriore profilo di censura secondo cui le uniche somme che avrebbero potuto essere recuperate erano solo quelle relative al condono non ancora versate e non anche quelle relative a ulteriori tributi (distinti in quelli relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e Irap), sia in quanto lo stesso attiene alla diversa questione, rispetto a quella della intervenuta decadenza, della verifica dell’esatta corrispondenza fra la decisione della suddetta pronuncia della Commissione tributaria regionale n. 59/02/08 e la successiva cartella di pagamento, sia in quanto, comunque, è privo di autosufficienza, poichè non risulta se e in quale sede la questione in esame era stata, eventualmente, prospettata;

in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con consegue rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controricorrenti.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile la costituzione di Equitalia Sud s.p.a.;

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che si liquidano in complessive Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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