LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 486-2019 proposto da:
B.G., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell’impresa individuale *****, elettivamente domiciliata presso l’avvocato EUGENIO GALASSI, dal quale è rappres.
e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della *****, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso l’avvocato FRANCESCO TOMASSONI dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
DITTA D.R.M., in persona del legale rappres. p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2135/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
B.G., titolare della omonima ditta individuale, propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che ne dichiarò il fallimento il 23.1.18, che la Corte d’appello di L’Aquila rigettò, osservando che: il credito posto a sostegno del ricorso per fallimento era incontestato, mentre la debitrice non aveva dimostrato il credito eccepito in compensazione; era irrilevante l’asserita omessa valutazione della propria qualità di piccolo imprenditore, alla luce della normativa vigente sui requisiti per l’assoggettabilità al fallimento; dagli atti emergeva, invece, la prova del superamento quanto meno della soglia dell’attivo patrimoniale; lo stato d’insolvenza risultava dimostrato sia dai debiti assunti, che dall’insufficienza del patrimonio della reclamante al 27.12.16.
Ricorre in cassazione la B. con due motivi.
Resiste il fallimento di Giselda B. con controricorso.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. Fall., non avendo la Corte d’appello tenuto conto del credito eccepito in compensazione al creditore istante che, riconosciuto invece dallo stesso debitore, aveva indotto la ricorrente a non proporre opposizione al decreto ingiuntivo conseguito dallo stesso creditore istante; la ricorrente adduce altresì di non aver compiuto atti in frode ai creditori.
Con il secondo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 1 L. Fall., in quanto la Corte d’appello aveva valutato il solo requisito del superamento della soglia relativa all’attivo patrimoniale, senza però verificare la sussistenza della qualità di piccolo imprenditore, considerando l’esiguità del credito dell’istante e la transitoria situazione d’illiquidità in cui l’impresa ricorrente versava.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico in quanto, incontestato il credito posto a sostegno del ricorso per fallimento, fondato su titolo esecutivo giudiziario definitivo, la ricorrente non fa riferimento ad alcuna allegazione di prove del controcredito opposto in compensazione nel giudizio di merito.
Il secondo motivo è del pari inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi incentrata sull’irrilevanza della qualità di piccolo imprenditore e tende ad un sostanziale riesame dei fatti in ordine alla sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento, senza dedurre alcuna questione sui requisiti di fallibilità rilevati dai giudici di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020