LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22326-2019 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VIGNA MURATA 31, presso lo studio dell’avvocato SIRIO GIAMETTA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO TECNICO STATALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, ISTITUTO B. MUNARI DI ACERRA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, ISTITUTO SUPERIORE BRUNO MUNARI – ACERRA, ISTITUTO COMPRENSIVO FERRAJOLO – SIANI, ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IS S. PERTINI – AFRAGOLA, LICEO SCIENTIFICO – LIC. SC. CLAS. LING A.M. DE’ LIGUORI, LICEO SCIENTIFICO L.SC.F. BRUNELLESCHI – AFRAGOLA, ISTITUTO SUPERIORE –
I.I.S. DON GEREMIA PISCOPO – ARZANO, LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO – ARZANO, LICEO SCIENTIFICO LICEO STATALE N. BRAUCCI –
CAIVANO, ISS – GIANCARLO SIANI, ISS I.S. GANDHI DI CASORIA, ISS –
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. TORRENTE, ISTITUTO SUPERIORE SAVIANO MARIGLIANO, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – I.T.C.G. M. ROSSI DORIA MARIGLIANO, LICEO SCIENTIFICO – L.SC.E.MEDI – CICCIANO, ISS. –
IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE EUROPA, LICEO CLASSICO – L.CLASS.SC. V. IMBRIANI – POMIGLIANO D’ARCO, ISS – ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.
LEVI, ISIS LEONE NOBILE, L.SC. C. COLOMBO, P.F.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5329/2019 di NAPOLI NORD;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso e comunque dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RILEVATO
CHE:
1. V.A. propose ricorso al TAR della Campania e chiese l’annullamento, previa sospensione, del Decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Carlo Alberto dalla Chiesa che lo aveva escluso con effetto immediato dalla classe di concorso A061 dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale docente valide per il triennio 2017/2020 e dei provvedimenti richiamati e successivi.
2. Il Tar della Campania, d’ufficio, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta al giudice ordinario.
3. Il V., atteso il passaggio in giudicato della sentenza del TAR, riassunse il giudizio davanti al Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro e previdenza.
4. Costituitisi in giudizio il MIUR, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l’Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l’Istituto B. Munari di Acerra ed il controinteressato P.F., il giudice invitò le parti a replicare alla memoria del MIUR ed a prendere posizione anche sulla giurisdizione.
5. Ritenendo di avere interesse ad una statuizione definitiva sulla giurisdizione l’odierno ricorrente ha proposto regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1.
6. Nessuno degli intimati si è costituito in giudizio. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento preventivo. Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al regolamento proposto.
CONSIDERATO
CHE:
7. il ricorso è inammissibile.
8. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c. il ricorrente può rinunciare al ricorso fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non gli siano state notificate conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380 ter c.p.c..
9. Nel caso in esame l’atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione è stato depositato, tardivamente, successivamente alla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale (è lo stesso ricorrente a darne atto nel formulare la rinuncia).
10. Sebbene invalide, tuttavia, l’atto di rinuncia esprime in maniera non equivoca la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso per regolamento il che comporta la (sopravvenuta) inammissibilità del ricorso medesimo.
11. La mancata costituzione degli intimati esime dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020