LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22344-2012 proposto da:
T.E. e B.L., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato SALONNA ANA, VIA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 10 ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato GHINI GIOVANNI BATTISTA;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI’ CESENA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 1940/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di BOLOGNA, depositata il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1940, depositata il 19.10.2011, la CTC – sezione Bologna del 18.07.2011 accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Forlì che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente NOVA TI di T.E. avverso l’avviso di liquidazione dell’Ufficio del Registro di Cesena con il quali l’Ufficio aveva rettificato il valore della scrittura privata di cessione di azienda.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D. L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020