Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24961 del 09/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32733-2018 proposto da:

C.S.E. e C.L., rappresentati e difesi dall’avv. GIANLUCA VERNELLI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

A.R., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avv. GIULIO NATALI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

e contro

N.F., F.L. e C.S.

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 2.11.2018 C.S.E. e C.L. impugnavano la sentenza n. 409/2018 emessa dalla Corte di Appello di A., affidandosi a tre motivi.

Resistevano con controricorso A.R., + ALTRI OMESSI, mentre rimanevano intimati N.F., F.L. e C.S..

Il consigliere relatore formulava proposta di accoglimento del secondo motivo con assorbimento degli altri.

Con atto datato 27.12.2019 i ricorrenti rinunciavano il ricorso e i controricorrenti aderivano alla rinuncia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dai controricorrenti, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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