Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2499 del 04/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28595-2012 proposto da:

EDIZIONI GR BESANA BRIANZA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO ROCCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOGOZZO MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 51/8/12, depositata il 03/05/12 la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto da Edizioni G.R. Besana Brianza srl avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della stessa contribuente avverso l’avviso di accertamento, da studi di settore, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa per l’anno 2004.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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