Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.2500 del 04/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9589/2013 proposto da:

GALAXI PROJECT ITALIA s.r.l., con sede in Roma in via Taro n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rinaldi Guido, con domicilio eletto presso l’Avv. Rinaldi Guido, con studio in Roma in via Casperia n. 30;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– intimata, costituitasi ma non controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Zacchia Riccardo, con domicilio eletto presso l’Avv. Zacchia Riccardo, con studio in Roma in via Attilio Regolo n. 12/b;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Roma, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 18/03/2012, pronunciata il 21 novembre 2011 e depositata il 14 febbraio 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2019 dal Consigliere Antezza Fabio.

RILEVATO

1. che la contribuente ricorre per la cassazione della sentenz indicata in epigrafe;

2. che, dagli atti, risulta non tempestivamente integrato contraddittorio nei confronti di EQUITALIA SUD s.p.a., con riferimento all’attuale adunanza camerale;

RITENUTO

1. pertanto, di rinviare a nuovo ruolo il presente processo per finalità di integrazione del contraddittorio.

P.Q.M.

rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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