Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25104 del 10/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15655/2015 R.G. proposto da:

Massano S.r.l. – (P.I. *****) rapp.ta e difesa dall’avv. Mara Argenta Vurchio del Foro di Torino e dall’avv. Francesco Borello del Foro di Roma, elett. dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via di Vigna Fabbri n. 29, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate – (C.F. *****) rapp.ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte N. 1428/22/14, depositata il 12 dicembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020 dal Cons. Luigi Nocella.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Sanlorenzo Rita che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio;

udita l’Avv. dello Stato Galluzzo G. per la ricorrente incidentale.

RITENUTO

che:

Massano S.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Cuneo cartella di pagamento N. ***** notificatale dall’Agenzia delle Entrate di Cuneo, con il quale questa, in esito a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis aveva iscritto a ruolo IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2007 e non versate, negando altresì la spettanza del credito d’imposta di Euro 80.484,67 per agevolazioni di consumo gasolio per autotrazione ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adita CTP con sentenza N. 123/02/2012 accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso impugnato; su appello dell’Agenzia, la Sez.22 della CTR del Piemonte ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, con la quale ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla Massano s.r.l., ha dichiarato la legittimità della cartella, riducendo le sanzioni applicate ad un terzo di quelle iscritte a ruolo.

La Massano s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, asseritamente non notificata, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 10.06.2013, articolando tre motivi di censura.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato controricorso, nel quale propone ricorso incidentale fondato su unico motivo.

In data 28 settembre 2018 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi comunicazione, da parte del Direttore Prov.le dell’Agenzia di Cuneo, della regolarità della definizione della lite pendente.

Nella pubblica udienza del 17 gennaio 2020, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa all’esito della discussione del P.G. e delle parti presenti.

CONSIDERATO

che:

Con istanza presentata il 28 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che la contribuente aveva proposto e contestualmente definito istanza di condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento delle somme dovute per il perfezionamento.

Del resto l’Agenzia ha offerto, in allegato alla propria istanza, dichiarazione della Direzione Prov.le di Cuneo attestante l’efficacia liberatoria e la regolarità della definizione agevolata della lite pendente; sicchè sul piano processuale la presentazione di analoga istanza di estinzione della resistente Agenzia soddisfa tutti i requisiti per l’accoglimento della richiesta.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite.

L’ormai risalente consapevolezza da parte dell’Agenzia dell’avvenuta definizione agevolata è motivo idoneo a giustificare, in difetto di difforme richiesta, l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio, giusta anche la richiesta dell’Agenzia istante.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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