Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.25308 del 11/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24563/2018 proposto da:

N.I.T., rappresentato e difeso dall’avv. Mariagrazia Stigliano, (Pec: avvmariagraziastigliano.puntopec.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Avvocatura Generale Dello Stato, Prefettura Di Taranto, Questura Di Taranto;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito l’Avvocato Tarverniti Attilio, per delega depositata in udienza, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o in subordine l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

N.I.T. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del giudice di pace di Taranto di rigetto del ricorso avverso l’espulsione disposta dal Prefetto in data 15-6-2018.

Ha articolato tre motivi, illustrandoli anche con successiva memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 324 c.p.c., poichè sarebbe da considerare errata l’attribuzione del giudicato al provvedimento della commissione territoriale al momento ancora sub iudice.

Il motivo è inammissibile poichè il provvedimento impugnato mai ha affermato l’esistenza di un giudicato.

Il giudice di pace si è limitato a trarre argomento dall’avvenuto rigetto della domanda di protezione internazionale per affermare che la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato era da considerare comunque irregolare.

Ne segue che la censura non è infine coerente con la statuizione impugnata.

II. – Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 del T.U. Imm., l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, nella parte in cui non è stata ritenuta l’inesistenza (o l’illegittimità) del decreto di espulsione per difetto di sottoscrizione della delega da parte del Prefetto in carica.

Il motivo è in parte inammissibile, poichè il ricorrente riferisce fatti (quali l’avvicendamento dei prefetti) che dal provvedimento non risultano e in ordine ai quali il ricorso pecca di autosufficienza, e in ogni caso è infondato, poichè basta correggere la motivazione del decreto impugnato.

III. – Il giudice di pace ha osservato che il provvedimento era da considerare “validamente emesso dal vice prefetto vicario, in quanto trattasi (..) di delega di firma”. Ha poi riferito che la delega era stata disposta dal prefetto di Taranto in data 13-12010.

Ben vero la questione della delega non assume concreta rilevanza, poichè questa Corte ha precisato che è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto. Ciò in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni (v. Cass. n. 2664-12, Cass. n. 18540-16).

Pertanto il decreto di espulsione era da ritenere in sè legittimamente emesso dal vice prefetto vicario (come dal giudice di pace accertato in fatto) a prescindere dalla disposta delega di funzioni.

IV. – Col terzo mezzo il ricorrente censura il decreto per vizio di motivazione a riguardo della non considerata esistenza di un ricorso per il riconoscimento della protezione umanitaria, motivato con l’avvenuta integrazione in Italia. Lamenta che non sia stata considerata l’attestazione polisweb che avrebbe dato “certezza matematica” della pendenza di detto ricorso.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice di pace ha esplicitamente affermato che nessun ricorso era stato prodotto in quella sede, neppure in copia.

L’attestazione alla quale il ricorrente allude può condurre semplicemente a ritenere pendente, al momento, un ricorso presso l’organo giudiziario al quale essa si riferisce, ma non a identificarne l’oggetto.

Ne deriva che il motivo, nel censurare la decisione per omesso esame di fatti, si rileva generico, nulla essendo puntualizzato onde potersi apprezzare la decisività della circostanza (l’attestazione polisweb) che si assume non considerata.

V. – Non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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