Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25429 del 11/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28331/2016 proposto da:

*****, e B.U.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Manzi Luigi, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Chiusolo Mario, Pizzigati Mauro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

E.N. P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Barberini n. 47, presso lo studio dell’avvocato Pandolfo Angelo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Turco Marialucrezia, giusta procura in calce al controricorso;;

– controricorrente –

contro

Fallimento ***** e di B.U.A., in persona del curatore Dott. A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Fiscon Roberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2457/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/07/2020 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che la ***** ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia depositata il 2/11/2016;

che il fallimento ***** ha depositato controricorso.

Rilevato:

che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore personalmente ed anche dal legale rappresentante della ricorrente, munito dei relativi poteri;

che la procedura ha accettato la rinuncia;

che le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti; che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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