Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2550 del 04/02/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18058/2015 proposto da:

T.C., T.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Magliano Sabina 24, presso lo studio dell’avvocato Pettinari Luigi, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucchetti Alberto, Lucchetti Alessandro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** Srl, Fallimento ***** Spa in Liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1890/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Il Collegio:

PREMESSO che i signori T.L. e T.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna depositata il 6.8.2014.

RILEVATO

che i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso dagli stessi sottoscritto personalmente unitamente al loro difensore;

che l’intimato Fallimento ***** s.r.l. ha accettato la rinuncia;

che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione della intimata;

che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (vedi ordinanza 19560/2015);

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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