Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25522 del 12/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 25216 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cellular Market di R.F. & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, R.F. e S.N.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 41/03/2012, depositata il 24 settembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 41/03/2012, depositata il 24 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: “CTR”), ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Cellular Market di R.F. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore e di R.F. e S.N., quali soci, avverso la sentenza n. 244/10/2009 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: “CTP”), che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società e dai soci avverso gli avvisi di accertamento n. *****, n. ***** e n. ***** con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato alla società un maggiore reddito di impresa, ai fini Iva e Irap, per l’anno 2003, e ai soci un maggiore reddito di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 5 TUIR, in relazione ad assunte operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto dalla società c.d. cartiera H.S.B. s.r.l., fittiziamente interposta tra il fornitore comunitario e il reale destinatario dei beni in Italia (MONDONET s.r.l.);

– in punto di diritto la CTR ha osservato che: 1) la presunzione di “interposizione soggettiva fittizia” di cui al p.v.c. della G.d.F. era un indizio non un fatto certo, essendo stata ricostruita in termini ipotetici la possibile frode e il ruolo delle varie società nella c.d. frode carosello; 2) l’Ufficio si era limitato a contestare l’inattendibilità delle scritture contabili nonostante la regolarità delle stesse per cui erano scarsi gli indizi sui quali si fondava l’accertamento;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimangono intimati la società contribuente e i soci;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis. 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e degli artt. 2697,2727,2729 c.c., nonchè dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12 gennaio 2006 (in cause C354/03, 355/03, 355/03 e 484/03) e 6 luglio 2006 (cause C-439/04, 440/04) per avere la CTR annullato gli avvisi di accertamento senza che, a fronte della contestazione dell’Ufficio basata su specifici elementi presuntivi – emersi dal p.v.c. della G.d.F. – della soggettiva inesistenza delle operazioni in questione, avesse fatto ricadere sulla contribuente l’onere della prova a contrario;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione della sentenza impugnata su fatti decisivi e controversi per il giudizio, qual era il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni inserite in un meccanismo di c.d. frode carosello nonchè la conoscenza/conoscibilità del suddetto meccanismo fraudatorio da parte della contribuente;

– preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio della società e dei soci, quali litisconsorti necessari stante l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci;

– nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 24 settembre 2012 – con conseguente scadenza del termine ultimo per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) alla data dell’11 novembre 2013 – risulta dagli atti: 1) che il ricorso per cassazione veniva inoltrato tempestivamente per la notifica, a mezzo servizio postale, in data 8 novembre 2013, a) a Cellular Market s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sia presso la sede legale (*****) sia presso il difensore domiciliatario in grado di appello (Dott. Alberto Petrelli) nel suo studio in Via Antonio Lucarelli n. 62/P Bari; b) al socio R.F. presso il difensore domiciliatario in grado di appello (Dott. Alberto Petrelli) nel suo studio in Via Antonio Lucarelli n. 62/P Bari; c) al socio S.N. presso il difensore domiciliatario in grado di appello (avv.to Francesco Converti) nel suo studio in Corso A. De Gasperi n. 292 Bari; 2) diversamente dalla notifica alla società presso la sede legale, la notifica del ricorso alla società presso il difensore domiciliatario non andava a buon fine; 3) ugualmente non andava a buon fine la notifica al socio R.F. presso il difensore domiciliatario; 4) si perfezionava, invece, la notifica nei confronti del socio S.N.; 5) per quel che interessa, la notifica del ricorso alla società e a R.F., quale socio, veniva rinnovata con spedizione, a mezzo posta, il 16 gennaio 2014 (oltre che presso la sede legale della società) presso il difensore domiciliatario (Dott. Alberto Petrelli) nel suo studio in Via Antonio Lucarelli n. 62/P Bari; 6) non vi è prova del perfezionamento di tali ultime notifiche, a mezzo posta, alla società e al socio R.F., non risultando prodotte agli atti le relative cartoline di ricevimento;

– l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non determina l’inammissibilità del gravame (che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), ma impone al giudice, al fine di evitare una nullità rilevabile anche d’ufficio nei successivi gradi del processo, di disporre l’integrazione del contraddittorio, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (Cass. n. 8065 del 2019; Cass. n. 19910 del 2018).

PQM

La corte rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio R.F. presso il procuratore domiciliatario del grado di appello, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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