LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28567/2019 proposto da:
M.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO DALLA BONA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto n. 6885/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
M.R.A., cittadino del *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di subire violenze motivate da ragioni di carattere ritorsivo, da parte di familiari di un suo compagno di scuola deceduto;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento M.R.A. ha successivamente agito in sede giudiziale al fine di vedersi riconoscere la sola c.d. protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione;
il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione collegiale, ha rigettato la domanda con decreto in data 21/11/2018;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’assenza di attendibilità del relativo racconto di vita; 2) dalla mancanza, nel territorio di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) dell’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettiva del ricorrente ai fini del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.R.A. con ricorso fondato su tre motivi;
nessun intimato ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
Che:
con i primi due motivi proposti, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della legge processuale, avendo il Tribunale di Milano giudicato sulla domanda dell’odierno ricorrente (rivolta al riconoscimento della sola “protezione umanitaria”, e non già anche delle “protezioni maggiori”, come diversamente indicato nel provvedimento impugnato in questa sede) nella composizione propria della sezione specializzata in materia di immigrazione, senza attribuirla alla cognizione del giudice monocratico competente secondo le corrispondenti disposizioni di legge;
con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della legge processuale, per avere il giudice a quo deciso sulla domanda dell’istante sulla base di elementi istruttori allo stesso ignoti, e senza sottoporre al contraddittorio delle parti le informazioni sul paese di origine di seguito utilizzate (salva la sollevazione della questione di costituzionalità delle norme richiamate in ricorso, nella parte in cui prevedono che la Commissione territoriale, competente in materia di domande di protezione internazionale, possa procedere alla raccolta di prove, destinate ad essere utilizzata anche nella successiva sede giudiziale, senza partecipazione dell’interessato);
preliminarmente, rileva il Collegio la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito (in conformità alla corrispondente istanza avanzata dal ricorrente) ai fine di esaminare i contenuti della domanda introduttiva del giudizio.
PQM
Manda la Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito.
Rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020