Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25584 del 12/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28969-21118 proposto da:

BANCA SISTEMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI LUPPI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI, N. 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO GALLETTI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4486/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che:

La Banca Sistema spa proponeva opposizione al decreto del giudice delegato che ammetteva in chirografo il credito garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alimentato dal CIPE, a fronte di un finanziamento concesso alla società *****, fallita, ma negava il riconoscimento del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5;

il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione, rilevando che, sebbene il D.L. 21 gennaio 2015, n. 3, conv. in L. 24 marzo 2015, n. 33, estendesse il privilegio alle restituzioni nei confronti dei beneficiari finali e dei terzi prestatori di garanzia, la suddetta disposizione ribadiva che i soggetti legittimati a fare valere il privilegio erano soltanto lo Stato e gli enti pubblici;

la Banca Sistema propone ricorso per cassazione con un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, a sostegno dell’invocato diritto al privilegio del credito restitutorio della banca, resistito dal Fallimento *****.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso propone all’esame della Corte una questione di rilievo nomofilattico, sulla quale è necessario un approfondimento dei precedenti in materia (vd., tra le altre, oltre a Cass. n. 17111 del 2015, Cass. n. 6508 del 2020, n. 2664 del 2019, n. 21841 del 2017), anche alla luce delle considerazioni svolte dalla ricorrente in memoria, che rendono opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, ai fini della trattazione del ricorso in udienza pubblica Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472