LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36388/2019 R.G. proposto da:
C.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini di legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ANTONIO MAIORANA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. SIMONE BECCHETTI in Roma, Via Fulcieri dè Calboli, 5;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 727/3/2019 depositata in data 8 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da C.G. contro la sentenza Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 727/3/2019 depositata in data 8 febbraio 2019;
che il suddetto ricorso non risulta depositato nella cancelleria della Corte;
che è principio affermato da questa Corte che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo;
che, tuttavia, le parti controricorrenti non si sono costituite al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso (ovvero al fine di partecipare all’udienza di discussione come nel caso di Riscossione Sicilia SPA), questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;
che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di difese in punto improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020