Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25756 del 13/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29315-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GERMANO GIUSEPPE GARAO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1303/2014 della COMM.TRIB.REG. della SICILIA SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

CHE:

C.S. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 1303/34/14 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia svolgendo tre motivi, in controversia riguardante l’impugnazione della cartella esattoria le n. *****, con cui si chiedeva il pagamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale oltre interessi e sanzioni dovuta in relazione all’atto n. 2007/1T/23258, in ragione della qualità di coobbligato.

Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.a) si costituiva con controricorso.

Nelle more del giudizio, il contribuente proponeva atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., assumendo che il ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata era stato oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate di Catania.

CONSIDERATO

CHE:

Il contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c., riferendo che il ruolo di cui alla cartella di pagamento impugnata è stato oggetto di provvedimento di sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate di Catania e che non ha più interesse alla prosecuzione della lite. Il ricorrente ha, altresì, allegato le ricevute di consegna ed accettazione della notifica via pec dell’atto di rinuncia a Riscossione Sicilia S.p.A., parte costituita nel presente giudizio.

L’atto rinuncia al ricorso reca la sottoscrizione per accettazione dell’avv. Garao Germano, difensore e domiciliatario dell’Agente della Riscossione Sicilia S.p.a..

La Corte, in ragione di siffatti rilievi, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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