LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21416/17 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliata a Roma, via Augusto Riboty n. 23, difesa dall’avv. Ornella Greganti, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via del Tempio di Giove n. 21, difesa dall’avv. Angela Raimondo, in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;
– controricorrente –
nonchè
Agenzia delle Entrate – Riscossione; Comune di Gubbio; Prefettura di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 7 febbraio 2017 n. 885;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. M.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 7 febbraio 2017 n. 885, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla suddetta M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma 9 settembre 2015 n. 17868.
Con quest’ultima sentenza del tribunale capitolino aveva rigettato l’opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., da M.A. avverso cinque cartelle esattoriali emesse su mandato dell’amministrazione capitolina per il recupero di sanzioni irrogate per violazioni al C.d.S..
2. Ha resistito con controricorso soltanto Roma Capitale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto dei motivi della impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Il presente giudizio è infatti iniziato in primo grado nel 2012.
La sentenza d’appello è stata depositata il 7.2.2017, ed il ricorso è stato proposto con atto passato per la notifica il 7.9.2017.
Il ricorso è dunque tardivo in quanto proposto oltre lo spirare del semestre previsto dall’art. 327 c.p.c..
Naturalmente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; ma in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1571 del 01/06/1974, Rv. 369735 – 01, secondo cui “la sospensione dei termini per il periodo feriale non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione”).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
2.1. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna M.A. alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020