LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29923-2014 proposto da:
V.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO VIGNOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE; EQUITALIA POLIS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 194/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
RITENUTO
che:
V.G.B. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 194/49/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con cui veniva rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 162/31/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, a sua volta, aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. ***** relativa ad INVIM. La cartella era stata emessa sulla base dell’avviso di accertamento n. ***** con il quale veniva rettificato l’atto di divisione immobiliare per notaio D.N.F. del ***** serie 1V n. *****.
Equitalia Polis S.p.a e l’Agenzia delle entrate Napoli ***** non si costituivano in giudizio.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente ha comunicato con nota del 31.1.2020 che la cartella di pagamento n. ***** è stata oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
E’ stata, altresì, depositata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, comunicazione di Equitalia S.p.a. della somme dovute e ricevute di versamento RAV. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ritiene che poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (D.L. n. 193 cit., art. 6, comma 2) il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un’inequivoca rinuncia la ricorso (Cass. n. 22118-17; Cass. 23173-17; Cass. 29394-17).
Deve dichiararsi quindi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e nulla va disposto per le spese di lite in difetto di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020