Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.26130 del 17/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17025/2019 proposto da:

E.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Vitale, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; Pubblico Ministero – Procuratore Generale Corte Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12/2/2019 la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello, ritenuto manifestamente infondato, proposto da E.W., cittadino ***** avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, il 8/5/2018 con la quale erano state respinte le sue richieste di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.W., con atto notificato il 17/5/2019, svolgendo tre motivi; l’Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 12/11/2019 al solo fine di poter partecipare ad eventuale discussione orale.

In data 15/9/2020 il difensore del ricorrente, munito dei necessari poteri ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con atto non notificato alla controparte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorchè non notificata alla parte intimata, peraltro non ritualmente costituita con controricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, ha prodotto l’effetto estintivo. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il processo.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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