Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26140 del 17/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18487-2019 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI;

– ricorrente –

contro

PUBBLIRECORD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESALIO 22, presso l’avvocato MARIA SILVANA FORTE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO ARDIA, GIANNICOLA FORTE;

– controricorrente –

contro

ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASTIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO MICELISOPO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10915/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Rilevata la necessità di rimettere la causa alla sezione V in relazione alla novità tematiche trattate (richiesta di rimborso del canone pubblicitario inclusivo del canone di locazione dei luoghi pubblici di cui al PGI (Piano Generale degli Impianti), art. 3, e prospettata la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, per superamento del limite di legge in quanto il CIMP (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari) corrisponderebbe all’ultima ICP (Imposta Comunale di Pubblicità).

P.Q.M.

dispone la trasmissione del procedimento alla sezione V della Corte.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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