LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8281-2017 proposto da:
D.S.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COLAVINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO PALMA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE CASERTA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 828/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 02/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
che:
D.S.C. proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso la sentenza con cui la CTR di Napoli in data 2.2.2016, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, così confermando il titolo impositivo costituito dall’avviso di accertamento induttivo del reddito d’impresa 2003. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame del motivo di ricorso, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. nella L. n. 96 del 2017; detta norma prevede, al comma 1, che “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi…. escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1”;
nella specie la ricorrente ha presentato in data 2.10.2017 istanza di adesione alla definizione della lite fiscale, quindi ha proposto documentata istanza di sospensione, ed il termine menzionato risulta ormai trascorso senza che sia stata presentata istanza di trattazione;
inoltre ha dimostrato, mediante produzione documentale, di aver provveduto a pagare nelle date del 29.9.2017 e 30.11.2017 le prime due rate relative alla definizione della lite fiscale;
ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11, n. 5, “la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata”;
va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità;
non vi è luogo al pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante la definizione agevolata della controversia (cfr. Cass. n. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020