Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26226 del 18/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24879/2019 proposto da:

E.C.H., rappresentato e difeso PAOLA MIOTTI, dall’Avvocato FRANCESCA BARATTO, e dall’Avvocato SIMONE CECCHIN, presso il cui studio ad Asolo, via Palladio 1, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

Avverso il decreto n. 5835/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 12/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 12/7/2019, ha respinto il ricorso con il quale E.C.H., nato in *****, ha impugnato il provvedimento della commissione territorialeche aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

E.C.H. con ricorso notificato il 12/8/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè, in subordine, “la nullità della sentenza” per assenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè, in subordine, “la nullità della sentenza” per assenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 113 del 2008, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1.4. La Corte prende atto che il ricorrente, con atto depositato il 23/7/2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

1.5. La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.

1.6. Nulla per le spese, in difetto di controricorso da parte del ministero.

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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