Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26293 del 18/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2827-2020 proposto da:

M.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1967/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso al ricorso per cassazione notificato il 9 ottobre 2019 da M.M., per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 1967/14/2019 dep. il 6 marzo 2019, che aveva rigettato l’appello della contribuente in relazione ad avviso di accertamento per Irpef derivante dalla sua partecipazione quale socia al 50% della San Raffaele srl, società a ristretta base sociale.

Il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).

CONSIDERATO

che:

il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Sez. Un. 4859/1981 e Sez. Un. 6420/1981; cfr. poi analogamente Cass. n. 252 del 2001; Cass. n. 529 del 2017); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;

Nulla sulle spese; il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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