Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26353 del 19/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3325/2016 proposto da:

GRUPPO SIGEL ITALIA SPA, (GIA’ COMECO SRL) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO FIORAVANTI, MICHELE MANCINI;

– ricorrente –

contro

LUXOR S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, S.G., SE.GU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1961/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. La società Luxor s.n.c. di G.S. & C., proponeva opposizione al decreto n. 515/2003 con cui il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 47.538,87 in favore della Comeco s.r.l..

Il Tribunale, con sentenza n. 264/2008, revocava il decreto opposto e condannava la società opponente al pagamento del 50% della somma ingiunta.

2. Contro tale sentenza proponeva appello la Luxor s.n.c., lamentando l’accoglimento soltanto parziale della propria opposizione. La Comeco s.r.l. spiegava a sua volta appello incidentale in merito alla ritenuta esistenza di vizi sulla merce venduta, insistendo per la condanna dell’appellante al pagamento dell’intera somma.

La Corte d’appello di Firenze – con sentenza 18 novembre 2015, n. 1961 – in accoglimento dell’appello principale accertava e dichiarava che nulla era dovuto da Luxor s.n.c. a Comeco s.r.l., condannando quest’ultima alla restituzione della somma già ricevuta nonchè al pagamento in favore della società Luxor dell’ulteriore somma di Euro 110.164,09, a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio subito in seguito alla risoluzione di alcuni contratti con i propri clienti; rigettava l’appello incidentale.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gruppo Sigel Italia s.p.a. (già Comeco s.r.l.).

Gli intimati Luxor S. s.r.l. (già Luxor s.n.c. di G.S. & C.), S.G. e Se.Gu. non hanno proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

La ricorrente, con atto datato 20 febbraio 2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo cessata la materia del contendere a seguito della conclusione tra le parti di un accordo transattivo che ha posto fine alla lite.

L’allegato sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente a proseguire il giudizio, tenuto conto anche della mancata costituzione degli intimati, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. al riguardo Cass. 19907/2018).

Non essendosi gli intimati difesi in giudizio, nulla viene disposto in punto spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472