Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26385 del 19/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19094-2019 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3122/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14110/2020 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che F.B., cittadino del Gambia, propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 18 dicembre 2018, che ha rigettato il gravame avverso la sentenza impugnata di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

CONSIDERATO

che i primi due motivi contestano la valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente asilo con argomentazioni dirette a provocare una impropria rivisitazione di un incensurabile e argomentato apprezzamento di fatto operato dai giudici di merito; che il terzo motivo riguarda la protezione umanitaria che i giudici di merito hanno escluso con incensurabile apprezzamento di fatto, dovendosi aggiungere che il motivo non è specifico nella indicazione delle ragioni concrete di vulnerabilità, genericamente invocate, e dunque nella illustrazione del motivo, rendendolo inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6; che è inammissibile anche l’ultimo motivo che sottopone impropriamente a questa corte la questione della revoca del provvedimento di ammissione adottata dalla Corte territoriale (cfr. Cass. n. 16117 del 2020, n. 16940 del 2019, n. 23972 del 2018);

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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