Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26463 del 20/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5731-2016 proposto da:

D.D.G., A.P., D.D.A., DE.DO.AN., D.D.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato FIANNACCA GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2015 della COMM. TRIB. REG. della Sicilia SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2020 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO CHE E CONSIDERATO CHE:

1. De.Do.An., D.D.G., D.D.A., D.D.P. e D.D.G., ricorreva per la cassazione della sentenza n. 131/02/2015, emessa dalla commissione tributaria regionale della Sicilia il 15 gennaio 2015, con cui era stato giudicato legittimo l’avviso di accertamento di maggiori imposte di successione, sull’incremento di valore di immobili, ipotecaria e catastale, notificato ad essi ricorrenti dall’Agenzia delle Entrate;

2. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

3. i ricorrenti presentavano istanza per la definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e successiva memoria alla quale era allegata documentazione di pagamento delle somme dovute e chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio;

4 l’Agenzia delle Entrate depositava memoria nella quale dava atto dell’avvenuto pagamento e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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