Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.26612 del 23/11/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24023-2019 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dall’Avvocato TANIA REGGIANI, presso il cui studio a Teramo, via Luigi Cadorna 2, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 1709 del 2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato il 20/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

M.H., nato in *****, ha impugnato il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso.

M.H., con ricorso notificato il 18/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La Corte prende atto che il ricorrente, con atto del 8/6/2020, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

1.2. L’atto, tuttavia, ad onta di quanto previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 3, non risulta, per il mancato deposito della ricevuta della relativa ricezione, nè notificato al ministero dell’interno, nè comunicato al relativo difensore, e cioè all’Avvocatura Generale dello Stato, e non determina, quindi, l’estinzione del giudizio di cassazione ma solo, in ragione del difetto d’interesse all’impugnazione che lo stesso esprime, la sua inammissibilità per intervenuta cessazione della materia della materia del contendere.

1.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

1.4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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