Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26624 del 23/11/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35594-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA MONTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1411/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che S.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale Piemonte n. 1411/18, depositata il 18.9.18 ed avente ad oggetto una controversia tributaria relativa alla cartella di pagamento ***** per irpef 2012;

che il contribuente ha depositato atto di rinuncia al giudizio avendo aderito alla definizione della controversia L. n. 145 del 2018 ex art. 1, commi 184 e 185, provvedendo al pagamento della prima rata;

che va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472